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SEDE
LA SEZIONE E' APERTA OGNI PRIMO E TERZO
VENERDI' DEL MESE DALLE ORE 2030
Il Consiglio Direttivo per il triennio
2012-2014 è così composto: QSL manager: I3EVK Bruno Zandomenego
Si ringraziano IK3EDN,
IK3GID e IW3IEE per la loro opera svolta nel triennio 2009-2011 UN PO' DI STORIA
Si ha notizia della presenza di un
gruppo strutturato di radioamatori nel Bellunese a partire dal 1947. _____________________________________________________________________ REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Costituzione e scopi La Sezione ARI di Belluno è stata costituita il 30 ottobre 1983. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24.11.1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale Veneto, in seguito indicato in C.R.V., ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale. Art. 2 Sede e competenze La Sezione ha sede sociale in Belluno, località Tisoi, nello stabile comunale già adibito a scuola elementare con recapito postale: Casella Postale 94 - 32100 BELLUNO. Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione, essendo costituita nel capoluogo di provincia, mantiene i contatti con le Autorità provinciali, con quelle locali del Capoluogo provinciale e di altri comuni previ accordi con le altre Sezioni ARI costituite nell’ambito provinciale.
Art. 3 Patrimonio Il patrimonio della Sezione è costituito: a) dalla biblioteca; b) dalle donazioni, lasciti e versamenti volontari e/o straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche); c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie; d) da beni mobili, arredi e cancelleria; e) da beni immobili; f) da tutto ciò che, anche se non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal libro inventario. La gestione dei materiali spetta collegialmente al Consiglio Direttivo, in seguito indicato “C.D.“, che può incaricare un Consigliere di aggiornare il Libro-Inventario del materiale di sezione. Su tale documento vanno iscritti anche i beni mobili avuti in comodato da Soci, privati o Enti. Ogni qualvolta sono rinnovate le cariche sociali, il C.D. uscente passerà le consegne a quello subentrante che firmerà il documento in calce per la regolarità del carico. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva. SOCI Art. 4 Ammissione e quote Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda dev’essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua dev’essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. Fanno parte della Sezione tutti i Soci ARI effettivi, i Soci Familiari, gli Juniores e gli SWL appartenenti all’ ARI Radio Club, che optino per l’appartenenza alla Sezione nell’ambito regionale e che ne vengano ammessi dal C.D. della Sezione. La qualità di Socio di Sezione cessa qualora cessi quella di Socio ARI e allorquando si trasferisca ad altra Sezione. Art. 5 Diritti dei soci I Soci Effettivi (compresi gli SWL con “concessione” anteriore al 1977) appartenenti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto: a) a partecipare alle votazioni, sia in Assemblea che per Referendum; b) a partecipare alla conduzione della Sezione con interventi nelle Riunioni Periodiche di Sezione; c) a servirsi della Biblioteca secondo le disposizioni impartite dal C.D.; d) a ricevere le comunicazioni ed eventuali pubblicazioni di Sezione; e) al servizio QSL; f) alle facilitazioni sull’acquisto di pubblicazioni, Log, ecc.; g) ad utilizzare strumentazione e materiale radioelettrico di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni stabilite dal C.D.; h) a prendere parte alle attività svolte dalla Sezione; i) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritengano priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’ARI. I Soci Juniores e ARI Radio Club hanno gli stessi diritti di cui sopra eccetto quello di partecipare alle votazioni in Assemblea o per Referendum di cui alle lettera a) del presente articolo 5. Tali Soci possono nominare un loro rappresentante, senza diritto di voto, che presenti in Assemblea o in Riunione Periodica delle istanze o proposte . Art. 6 Recesso ed esclusione Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza. ORDINAMENTO Titolo I - Organi della Sezione Art. 7 Organi Sono organi della Sezione: a) L’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Revisore dei Conti. Capo I - Assemblea dei Soci Art. 8 Composizione Le Assemblee sono: a) Assemblea Ordinaria; b) Assemblea Straordinaria. Sono composte da tutti i Soci Effettivi ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5. Art. 9 Assemblea Ordinaria L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno in data prossima alla chiusura dell’esercizio finanziario, ma non oltre il 31 dicembre. Art. 10 Assemblea Straordinaria L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla presentazione della richiesta. Art. 11 Formalità per la convocazione Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa. Art. 12 Competenza dell’Assemblea Ordinaria L’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci deve comprendere: a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione; b) il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario in scadenza ed il bilancio preventivo dell’anno successivo. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il primo Gennaio e terminerà il trentuno Dicembre. Dai bilanci dovrà risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione. c) la relazione del Revisore dei Conti sull’andamento della gestione contabile; d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Revisore dei Conti ; e) le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (Consiglieri e Revisore dei conti) se il loro mandato è in scadenza, rendendo note ai votanti le eventuali candidature presentate prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea; f) l’elezione del rappresentante di Sezione che affiancherà il presidente in seno al Comitato Regionale. Ogni Socio eleggibile può candidarsi per tutte le cariche elettive di cui ai punti e) e f) del presente articolo. Capo II - Consiglio Direttivo Art. 13 Composizione Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Membri eletti in Assemblea o con Referendum. Qualora il numero dei Soci Effettivi nell’ anno in corso superasse le settanta unità, il C.D. sarà composto da sette membri. I Consiglieri eletti dovranno, entro sette giorni dalle elezioni, nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-cassiere. Entro 15 giorni dalle elezione, verrà data comunicazione ai Soci della distribuzione degli incarichi sociali. Contemporaneamente, l’estratto dei verbali delle operazioni di voto e della distribuzione degli incarichi sociali sarà inviato al C.R.V. e alla Segreteria Generale ARI. Qualora per un qualsiasi motivo non possa costituirsi un nuovo C.D. quello uscente ne informerà il C.R.V. per la nomina di un Commissario Temporaneo scelto tra i Soci Effettivi della Sezione affinché rinnovi le elezioni entro sessanta giorni dalla nomina. I componenti il C.D. ed il rappresentante di Sezione che affianca il presidente in seno al Comitato Regionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 14 Elezione Rinnovo delle cariche sociali in assemblea: Il C.D. uscente farà pervenire ad ogni Socio Effettivo e in regola con i pagamenti della quota sociale la lettera di convocazione con le modalità previste dall’art. 11 alla quale sarà allegato un elenco dei soci eleggibili. Alla lettera di convocazione sarà pure unita una scheda di delega con l’avvertimento che non sono consentite più di due deleghe per ogni votante in assemblea. L’Assemblea nomina fra i Soci presenti il Presidente del consesso e tre scrutatori per l’espletamento dell’ordine del giorno e le verifiche delle votazioni assembleari. Il Revisore dei Conti sovrintenderà alle operazioni. Le votazioni si concluderanno lo stesso giorno della convocazione. Rinnovo delle cariche sociali per referendum: Nel termine di sessanta giorni prima della data fissata per le operazioni di spoglio, sarà sollecitata a tutti i Soci l’eventuale personale candidatura per la carica di Consigliere e/o Revisore dei Conti che dovrà pervenire trenta giorni prima della data dello spoglio. Il Segretario invierà a ciascun Socio Effettivo in regola: 1) l’apposita scheda di votazione con l’elenco degli eleggibili; 2) l’elenco delle candidature per i singoli incarichi, 3) la busta preindirizzata per la restituzione della scheda. L’esercizio del diritto di voto non è delegabile. Se il Referendum viene indetto al termine del triennio, tutte le operazioni devono concludersi entro il 15 dicembre in modo che il neo eletto Consiglio Direttivo possa subentrare alla scadenza del mandato di quello uscente. Le schede, restituite in busta chiusa, saranno aperte in data e ora fissate per le operazioni di spoglio dal Revisore dei Conti alla presenza del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario. Qualunque Socio Effettivo della Sezione può presenziare alle operazioni di spoglio delle schede del referendum. Art. 15 Convocazione Il Consiglio Direttivo deve riunirsi, di massima, almeno ogni 60 giorni e comunque ogni qualvolta il Presidente o il 50%+1 (cinquanta percento più uno) dei Consiglieri lo ritengano opportuno. La convocazione, estesa al Revisore dei Conti che ha facoltà di partecipare senza diritto di voto, può essere effettuata in caso di urgenza anche telefonicamente e con almeno 24 ore di preavviso. Art. 16 Poteri Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio direttivo dà parere sull’ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere letta ai Soci in una riunione periodica in Sezione e affissa nella bacheca per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni. Nel periodo intercorrente il rinnovo delle cariche sociali e la scadenza del mandato, il C.D. uscente non potrà deliberare atti di straordinaria amministrazione se non con il consenso scritto del Consiglio Direttivo subentrante. Art. 17 Validità delle adunanze Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri (cinque se il C.D è costituito da sette membri); nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il C.D. deve occuparsi del buon andamento delle attività della Sezione e in particolare: - fissa il calendario delle Riunioni Periodiche di Sezione; - indice le Assemblee; - deve programmare tutte le iniziative utili ad incrementare lo sviluppo della Sezione; - determina le modalità d’uso della biblioteca e degli altri beni; - mantiene i contatti con la Sede Centrale dell’ARI, con il Comitato Regionale Veneto ARI, e con le Sezione ARI contermini ed in particolare con quelle della Provincia di Belluno anche al fine di un coordinamento nelle Radiocomunicazioni di Emergenza. - cura gli opportuni contatti con Autorità locali ed altre Associazioni ed Enti. La Riunione Periodica di Sezione si effettua di massima una volta al mese presso la Sede della Sezione il giorno e all’ora fissati dal C.D. Ha lo scopo di far partecipare alla vita della Sezione tutti i Soci consentendo un’utile scambio di esperienze promuovendo la socializzazione tra gli iscritti. Ogni Socio può presentare alla Riunione Periodica di Sezione, previo preavviso al Presidente, eventuali aspiranti Soci o persone comunque interessate a conoscere l’attività radioamatoriale sviluppata dalla Sezione. Sono ammessi a frequentare la Sezione, su specifica ed anticipata richiesta approvata dal C.D., simpatizzanti, familiari e persone che abbiano interessi attinenti con la nostra attività. Chi presiede la Riunione è investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine e la regolarità degli interventi. Art. 18 Assenza e vacanza dei Consiglieri In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, salvo cause di forza maggiore, dovranno essere date per iscritto al Presidente che, riunito il C.D. entro quindici giorni dalla data in cui ne ha preso conoscenza, delibererà in merito. Qualora durante il triennio si verificasse, anche a più riprese, una vacanza inferiore al cinquanta percento dei Consiglieri, subentreranno i Soci in ordine tra i primi non eletti nel corso delle ultime elezioni purché aventi ancora diritto, i quali resteranno in carica fino allo scadere del triennio. Il C.D. deve provvedere alle cooptazioni entro quindici giorni dal verificarsi delle vacanze. Nel caso che, nel corso del triennio, anche in date diverse, le cariche vacanti superassero il cinquanta percento dei Consiglieri si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo. In tal caso il C.D. ne darà immediata notizia al C.R.V. e alla Segreteria Generale dell’ARI, comunicando la data delle nuove elezioni che dovranno tenersi entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza di oltre il 50% del C.D. Capo III - Libri sociali obbligatori e facoltativi Art. 19 Libro delle adunanze e delle deliberazioni Di ogni Assemblea o riunione del Consiglio Direttivo dev’essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e deliberazioni. Ogni deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Revisore dei Conti. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea dev’essere affissa all’Albo della Sezione e portata a conoscenza dei soci nel corso delle riunioni periodiche. Art. 20 Libro giornale di cassa e libro inventario La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente art. 19: a) libro giornale di cassa, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente. b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Allegato al libro inventario dev’essere tenuto un elenco di beni ricevuti in comodato da Enti, privati o Soci. Come i libri sociali, di cui all’Art. 19, il libro giornale e il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Revisore dei conti prima dell’uso. Art. 21 Libri sociali facoltativi La Sezione, oltre ai libri obbligatori di cui ai precedenti art. 19 e 20, tiene i seguenti libri facoltativi: a) Registro di carico dei libri e delle pubblicazioni della biblioteca di Sezione; b) Registro dei prestiti di libri e pubblicazioni. Capo IV - Revisore dei conti Art. 22 Elezione Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea o per Referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. La sua elezione avviene contemporaneamente a quella del Consiglio Direttivo. Art. 23 Poteri Il Revisore dei Conti esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale con facoltà di prendere visione dei documenti amministrativi e gestionali in genere in qualsiasi momento. Deve verificare la regolarità delle elezioni nel corso di Assemblea coadiuvato da tre scrutatori. Controlla l’organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti per il quale per il quale può farsi coadiuvare da tre Soci scrutatori, presente il Presidente o il Vicepresidente e il Segretario. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D. Art. 24 Vacanza In caso di dimissioni o vacanza per forza maggiore del Revisore dei conti sarà cooptato dal primo dei non eletti . In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione sarà indetta dal C.D. un’Assemblea straordinaria per l’elezione del Revisore dei conti. Il nuovo eletto resta in carica fino allo scadere del mandato del C.D. in carica. Art. 25 Gratuità delle cariche sociali Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Le spese devono essere documentate. Capo V - Votazioni e delibere Art. 26 Votazioni e delibere Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum. Art. 27 Votazioni per referendum ed in Assemblea Le votazioni per Referendum ed in Assemblea sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei soci per: 1) la nomina dei cinque (o sette) membri del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Rappresentante della Sezione che affianca il Presidente presso il Comitato Regionale Veneto; 2) lo scioglimento della Sezione; 3) la revisione e modifica del presente Regolamento, 4) l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione. a) Votazioni per Referendum. Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci; in questo caso il C.D. ha l’obbligo d’indire il Referendum entro sessanta giorni dal voto assembleare. Il C.D. all’uopo trasmette a tutti i Soci aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita convocazione o scheda sotto il controllo del Revisore dei Conti e con le stesse modalità previste dall’Art. 14. b) Votazioni in Assemblea. Le votazioni in Assemblea si effettuano a voto segreto o palese secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ferma restando la modalità del voto segreto per le elezioni delle cariche sociali come stabilito dall’Art. 14. Art. 28 Chiusura delle votazioni Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo lettera semplice, le stesso non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni e luogo indicati dalla Sezione. Art. 29 Sorveglianza e scrutinio Per garantire la regolarità del Referendum, il Revisore dei conti stabilisce le modalità di compilazione della scheda, controlla il regolare invio ai Soci, controlla le operazioni di scrutinio assistito da uno o più Soci Effettivi e alla presenza del Presidente o Vicepresidente e del Segretario. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale firmato dal Revisore dei conti e dai componenti del C.D. che hanno presenziato allo spoglio. Art. 30 Percentuale votanti e votazioni In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti di persona. La stessa percentuale è richiesta per le deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che dev’essere prevista sulla lettera di convocazione. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti. Art. 31 Organi dell’Assemblea l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione. Art. 32 Verbale dell’Assemblea Di ogni assemblea dev’essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale dev’essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Art. 33 Obblighi del Presidente Il Presidente neo eletto entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale e provvedere a disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito. Titolo II - Rappresentanza e firma Art. 34 Presidente Il presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti provinciali e locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale con il rappresentante nominato dall’Assemblea, come da art. 12 u.c. del presente Regolamento. In caso d’indisponibilità del Presidente o del Socio rappresentante la Sezione, o di entrambi, a partecipare ad un’adunanza del Comitato Regionale, saranno designati dal Consiglio Direttivo dei rappresentanti supplenti con nomina scritta indirizzata per conoscenza al Comitato Regionale Veneto. Art. 35 Segretario-Cassiere Il Segretario-Cassiere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo a quanto occorre all’Assemblea dei Soci in seno alla quale funge da Segretario. E’ altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Revisore dei Conti e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale. DISPOSIZIONI FINALI Art. 36 Efficacia obbligatoria Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale Veneto. Del presente regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti. Art. 37 Sanzioni disciplinari I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al C.R.V. che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti accertati, può promuovere l’esclusione del Socio dell’ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’art. 5. I Soci non possono attuare iniziative personali in nome della Sezione qualora non siano state preventivamente autorizzate dal competente organo della Sezione. Art. 38 Scioglimento della Sezione In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti dall’inventario ed ogni altra voci attiva, sono messi a disposizione della Sede Centrale dell’ARI. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci. _____________________________________________________________________
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